Bando Nuova Impresa Lombardia

Bando nuova impresa Lombardia 2023

Published On: 16 Novembre 2022

Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo attivano lo sportello 2023 del bando “Nuova Impresa” finalizzato a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, anche quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

Domande di partecipazione dalle ore 14,00 del 27 aprile 2023 fino alle ore 12,00 del 28 marzo 2024 – BANDO A SPORTELLO

Soggetti ammissibili

Possono accedere al Bando:

  • le MPMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e che sono in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e risultano attive. L’impresa deve essere iscritta e attiva a decorrere dal 1° gennaio 2023 e con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle Imprese. Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti;

  • Lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall’art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e s.m.i. secondo le modalità ivi previste, che hanno la partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2023 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate e come definito all’articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.

  • Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.

  • le MPMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e che sono in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e risultano attive. L’impresa deve essere iscritta e attiva a decorrere dal 1° gennaio 2023 e con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle Imprese. Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti;

  • Lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall’art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e s.m.i. secondo le modalità ivi previste, che hanno la partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2023 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate e come definito all’articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.

  • Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.

Sono escluse le MPMI e i lavoratori autonomi che abbiano codice Ateco primario o prevalente, risultante dalla visura camerale ovvero dall’Anagrafe Tributaria, ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione Ateco 2007 e altresì quelli che svolgono attività primaria o prevalente di cui ai seguenti codici ATECO:

  • 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);

  • 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;

  • 92.00.02 gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;

  • 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;

  • 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

  • 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);

  • 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;

  • 92.00.02 gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;

  • 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;

  • 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

In attuazione della l.r. 8/2013 sono escluse dal contributo le nuove imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.

I beneficiari devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti a partire dalla data di presentazione della domanda:

a) per le MPMI essere in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese, essere attive con sede in Lombardia, essere in regola con il pagamento del diritto camerale;

b) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

c) non avere forniture in essere con la Camera di commercio di pertinenza, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

d) per il lavoro autonomo i dati relativi alla data di attribuzione della partita IVA, domicilio fiscale e il codice ATECO saranno verificati nell’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate.

Agevolazione

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, e comunque nel limite massimo di € 10.000,00 per impresa.

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione e Regime di Aiuto

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA)

Investimento minimo (*) Intensità del contributo Importo del contributo massimo
3.000€ 50% delle spese ammissibili 10.000€

(*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza del contributo

L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00. L’agevolazione è da imputare specificamente a copertura delle spese in conto capitale e non può pertanto essere superiore all’importo di quest’ultime.

Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50%, queste saranno considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo fatti salvi i casi in cui:

a) vi sia stata rinuncia formale alla precedente domanda di contributo;
b) eventuali precedenti domande di contributo non siano state ammesse.

Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese per l’avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, sostenute e quietanzate dopo la data di attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate (dal 1° gennaio 2023 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle imprese) e fino al 31 dicembre 2023.

  • acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate4 . Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all’attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli e i veicoli in generale);

  • acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;

  • acquisto di hardware nuovo (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);

  • registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.

  • acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate4 . Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all’attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli e i veicoli in generale);

  • acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;

  • acquisto di hardware nuovo (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);

  • registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.

Sono ammissibili ,al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:
  • onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);

  • onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;

  • spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione e allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;

  • canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;

  • sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell’attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);

  • spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/2018.

  • onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);

  • onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;

  • spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione e allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;

  • canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;

  • sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell’attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);

  • spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/2018.

Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:
  • essere al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero5 ;

  • essere sostenute e quietanziate dal beneficiario dopo la data di attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate (dal 1° gennaio 2023 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle imprese) e in ogni caso non successive al 31 Dicembre 2023;

  • essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi riportando chiaramente il bene o servizio acquisito; nel periodo di ammissibilità della spesa sono ammesse fatture di acconto solo se il bene è interamente rendicontato sul presente bando; la fattura di saldo deve essere una fattura accompagnatoria o in alternativa va allegata fattura di saldo e DDT);

  • essere comprovate da documentazione bancaria o postale (contabile in stato eseguito7 o estratto conto), attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario (impresa o professionista) sul conto corrente aziendale. Esclusivamente per le spese notarili è ammesso il pagamento da parte del socio di società a valere sul proprio conto corrente.

  • essere al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero5 ;

  • essere sostenute e quietanziate dal beneficiario dopo la data di attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate (dal 1° gennaio 2023 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle imprese) e in ogni caso non successive al 31 Dicembre 2023;

  • essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi riportando chiaramente il bene o servizio acquisito; nel periodo di ammissibilità della spesa sono ammesse fatture di acconto solo se il bene è interamente rendicontato sul presente bando; la fattura di saldo deve essere una fattura accompagnatoria o in alternativa va allegata fattura di saldo e DDT);

  • essere comprovate da documentazione bancaria o postale (contabile in stato eseguito7 o estratto conto), attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario (impresa o professionista) sul conto corrente aziendale. Esclusivamente per le spese notarili è ammesso il pagamento da parte del socio di società a valere sul proprio conto corrente.

I singoli beni acquistati devono avere un importo minimo di € 250,00 più IVA.

Spese non ammissibili: – minuterie – spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, non strettamente collegate all’installazione di benistrumentali/macchinari/attrezzature/arredi rendicontati nel presente bando;

Nota bene:
la fattura relativa a questi lavori deve riportare a quale bene/attrezzatura/arredo il servizio si riferisce – spese non ad uso esclusivo dell’attività dell’impresa e/o non strettamente riconducibili all’attività di impresa – beni usati – spese sostenute in contanti o altri pagamenti non tracciabili.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE L’apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista dal 27 aprile 2023 secondo i termini e le modalità dettagliate nel presente bando.

L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” a rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.

I singoli beni acquistati devono avere un importo minimo di € 250,00 più IVA.

Spese non ammissibili:
minuterie – spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, non strettamente collegate all’installazione di benistrumentali / macchinari / attrezzature / arredi rendicontati nel presente bando;

Nota bene:
la fattura relativa a questi lavori deve riportare a quale bene/attrezzatura/arredo il servizio si riferisce – spese non ad uso esclusivo dell’attività dell’impresa e/o non strettamente riconducibili all’attività di impresa – beni usati – spese sostenute in contanti o altri pagamenti non tracciabili.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE L’apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista dal 27 aprile 2023 secondo i termini e le modalità dettagliate nel presente bando.

L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” a rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.

Contributo a fondo perso di importo massimo pari euro 10.000 per le nuove imprese di Regione Lombardia.

Per contatti

MT CONSULTING Sas di Dott.sa Miriam Tirinzoni

Ufficio Direzionale  Via Vincenzo Monti n. 47 Milano
Sede Via Forestale n. 32 – 23017 Morbegno (SO)
Tel: +39 0342-615355
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